Riscatto laurea: da ordinario a semplificato?

Risposta di Barbara Weisz

23 Gennaio 2019 11:00

Enrico chiede:

Può aderire al riscatto agevolato della laurea (avendone i requisiti) chi sta già pagando a rate il riscatto secondo la precedente normativa?

La sua è una domanda interessante. La possibilità che lei ipotizza non è al momento prevista esplicitamente dal decreto legge, per cui sarebbero necessarie modifiche al testo o norme di coordinamento. Saranno interessanti, a questo proposito, i provvedimenti di prassi INPS.

Intanto una premessa: il testo del decreto non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale, per cui ci basiamo per adesso sull’ultima bozza della norma. Il riscatto della laurea agevolato è al momento trattato all’art. 20 del decreto di riforma pensioni, nel capitolo che tratta la cosiddetta pace contributiva per il triennio 2019-2021.

Per quanto concerne il riscatto degli anni di corso di laurea, la bozza del decreto modifica l’articolo 2 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 184, al quale viene aggiunto il seguente comma:

5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età, anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Come si vede, non si esplicita il caso di chi abbia già in corso una procedura di riscatto. In attesa di chiarimenti, posso solo fornirle un parere: la regola generale prevede che non si possa rinunciare a una domanda di riscatto contributi laurea. Tuttavia, se il titolare smette di effettuare i versamenti, l’INPS automaticamente accredita il periodo già riscattato.

Se poi l’assicurato decida di riprendere in mano la pratica deve presentare nuova domanda. Direi quindi che, in base a queste regole, si dovrebbe poter riscattare con le nuove regole i periodi per i quali non si sono ancora pagate le rate.

Il ricalcolo di quanto già riscattato pare un’ipotesi improbabile, ma tutti i dubbi saranno sciolti solo con i provvedimenti di prassi o con eventuali modifiche al testo della legge apportati in sede di conversione, normando per l’appunto il passaggio dal riscatto ordinario a quello semplificato.

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