Età pensionabile con cumulo e totalizzazione

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Marzo 2017
Aggiornato 18 Aprile 2017 10:09

Nicola R. chiede:

Sono dipendente comunale, compio 65 anni l’11 dicembre. Ho posizioni contributive presso INPS, ENPACL (consulenti del lavoro) ed Ente locale Comune, attuale datore di lavoro. Al compimento dei 65 anni non avrò maturato complessivamente 35 anni di contributi quindi andrò in pensione per vecchiaia. Quando fare l’unificazione dei periodi contributivi e con quale metodo? Sia per totalizzazione che per cumulo gratuito qual è l’età pensionabile per vecchiaia? L’ufficio pensioni del Comune sostiene che: dato che andrò con pensione per unificazione contributivo devo fornirgli gli estratti conto delle gestioni INPS ed ENPACL; non c’è slittamento per aspettativa di vita per me che unificherò i contributi, e quindi a dicembre dovrò lasciare il lavoro pur non raggiungendo i 35 anni. 3-Questa tesi (suffragata dall’ARAN) non è condivisa dal patronato/sindacato a cui mi sono rivolto.

Lei può scegliere totalizzazione o cumulo, a seconda di quale calcolo è più conveniente per la sua pensione, tenendo presente che in entrambi i casi l’età pensionabile non cambia: resta quella prevista per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi nel 2017 e nel 2018). La differenza è nel sistema di calcolo della pensione:

  • interamente con il contributivo nel caso della totalizzazione,
  • pro quota in base alle regole delle singole gestioni, in base al cumulo.

=> La totalizzazione dei contributi previdenziali

=> Pensioni, FAQ su cumulo contributi

Se, per esempio, lei ha dei contributi versati prima del 31 dicembre 1995, che le danno diritto al calcolo retributivo, con il cumulo può mantenerli mentre con la totalizzazione il calcolo è contributivo. La prassi prevede la presentazione della domanda all’istituto previdenziale di appartenenza.

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