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Cumulo pensione nel sistema contributivo

di Barbara Weisz

26 Giugno 2017 12:15

In pensione anticipata con il cumulo dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti: nuova circolare INPS con regole e requisiti, i distinguo rispetto alla Riforma 2017.

Benefici contributivi

Cumulo dei contributi anche per la pensione anticipata di lavoratori che hanno l’intero assegno previdenziale calcolato con sistema contributivo: le regole sono contenute nella circolare INPS 103/2017, che fornisce chiarimenti e novità rispetto alle istruzioni degli anni scorsi (Circolare 116 del 2011). Attenzione: si tratta del cumulo previsto dalla legge 184/1997, in base a cui i lavoratori “iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” possono utilizzare in cumulo i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”. I contributivi versati devono essere successivi al 1996. Dal primo gennaio 2012, è possibile conseguire anche la pensione anticipata (lo ha previsto la Riforma Fornero di fine 2011).

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E’ dunque un istituto diverso dal cumulo contributi contenuto nella Legge di Stabilità 2013 (228/2012), su cui è intervenuta la Legge di Bilancio 2017 aprendo anche in questo caso alla pensione anticipata ed estendendo l’opzione agli iscritti alle casse professionali.

Il cumulo previsto dalla 184/1997 non riguarda gli iscritti alle casse professionali ma solo agli iscritti ad almeno due gestioni fra assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata.

In realtà, bisogna fare un distinguo: primo contributo versato deve essere collocato dopo il 1996, oppure, se il lavoratore ha un’anzianità contributiva anche anteriore al 31 dicembre 1995, deve aver scelto la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della 335/1995.

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Se il lavoratore iscritto alle casse previdenziali private ha esercitato questa opzione (pensione contributiva), può cumulare i contributi versati alla cassa professionale con quelli di altre gestioni, ma solo ai fini della maturazione del diritto a pensione, non per il calcolo dell’assegno. Significa che i periodi di contribuzione versati alla cassa privata contano per maturare, ad esempio, i 42 anni e dieci mesi per gli uomini (o 41 anni e dieci mesi per le donne), ma poi non vengono conteggiati per calcolare la pensione.

Non possono comunque utilizzare il cumulo coloro che sono già titolari di pensione presso una delle gestione interessate dal cumulo (mentre non rilevano eventuali trattamenti previdenziali erogati da istituto diversi da quelli coinvolti nell’operazione di cumulo).

Questa forma di cumulo contributivo può essere utilizzata per raggiungere pensione di vecchiaia, anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti. Non riguarda invece l’assegno ordinario di invalidità: quindi, per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo.

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Ecco i requisiti per conseguire la pensione in cumulo contributivo:

  • pensione di vecchiaia: età pensionabile, 20 anni di contributi, importo della pensione pari ad almeno 1,5 volte il minimo. Oppure, almeno 70 anni di età e cinque anni di contributi effettivamwnte versati (non rilevano i contributi figurativi). Biasogna naturalmente smettere di lavorarer da dipendente, mentre si può sommare il trattamento con lavoro autonomo o parasubordinato. Attenzione: se una delle casse interessate dal cumulo prevede un requisito di pensione di vecchiaia più alto, si applica quest’ultimo;
  • pensione anticipata: 63 anni (da adegiare alle speranze di vita), 20 anni di contributi, importo pensione pari almeno a 2,8 volte il minimo. Oppure, il requisito per la pensione anticipata (nel 2017 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne).

Sono previste restrizione per coloro che conseguono la pensione contributiva in cumulo per aver esercitato l’opzione (in tutte le gestioni interessate), pur avendo contribuzione anteriore al 1996. Non possono conseguire il trattamento con i 70 anni di età e soli cinque anni di contributi, e non possono conseguire la pensione anticipata a 63 anni.

La domanda si presenta presso la gestione a cui il lavoratore è iscritto nel momento in cui presenta la domanda, nel caso in cui questa sia una cassa professionale, la domanda si presenta all’INPS, l’importo si calcola pro rata con le regole di ciascuna gestione.