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Pensione precoci, slittano i termini

di Barbara Weisz

2 Maggio 2017 18:42

Pensione anticipata precoci rimandata, come per l'APe Social: tutti i rilievi del Consiglio di Stato al decreto attuativo.

I lavoratori precoci possono utilizzare il cumulo gratuito dei contributi per accedere alla pensione anticipata con la quota 41: è una delle precisazioni contenute nel decreto attuativo di riforma pensioni precoci che, come quello sull’APe Social, è stato oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato. Risultato, slitta la partenza. In parte, le critiche mosse dalla magistratura amministrativa sono analoghe: tempi troppo stretti per partire il primo maggio, scadenze per la domanda di conseguenza troppo ravvicinate. Dunque, anche in questo caso la proposta è di spostare il termine al 31 luglio ma con effetto retroattivo.

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Quindi, chi ha maturato il requisito entro il primo maggio avrà diritto alla pensione anticipata a partire da questa data, anche se la domanda sarà successiva. Dal 2018, invece, il termine di presentazione delle domande, (per chi matura il requisito entro il 31 dicembre successivo) resta il primo marzo. Attenzione: nel caso in cui le domande arrivate entro il termine stabilito non esauriscano le risorse stanziate per l’anno in corso, sarà possibile accettare ulteriori richieste, se presentate entro il 30 novembre.

=> Precoci a quota 41: requisiti pensione

Sempre con riferimento alla data di presentazione della domanda, ci sono requisiti che bisogna possedere al momento di presentazione: lo stato di disoccupazione, l’esistenza dell’handicap del parente convivente a cui si presta assistenza, la riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, lo svolgimento dell’attività gravosa. Non è invece necessario aver già maturato il requisito contributivo (che deve essere raggiunto alla data in cui si chiede l’APe).

=> APe social e precoci: novità in manovra bis

Viene recepita la modifica introdotta dalla manovra bis (articolo 53, comma 1, Dl 50/2017), in base alla quale è allentato il paletto relativo al requisito di accesso alla pensione precoci per coloro che svolgono mansioni gravose.

Il nuovo requisito è il seguente: le attività gravose devono essere svolte in via continuativa se non hanno subito interruzioni nei sei anni precedenti la domanda per un periodo superiore a 12 mesi, e a condizione che siano state svolte a partire dal settimo anno precedente. In pratica, rispetto alla precedente regola (in base alla quale bisognava aver svolto i lavori gravosi consecutivamente nei sei anni precedenti), è stata introdotta una franchigia di 12 mesi. Vengono invece sottoposte a critica le altre estensioni del diritto, agli operai agricoli e ai disoccupati che non hanno diritto al sussidio, ma che sono senza lavoro da almeno tre mesi: la motivazione è la stessa prevista per l’APe Social, e riguarda la differenza con la norma originaria (la Legge di Stabilità 2017). In pratica, per introdurre queste nuove fattispecie, secondo il Consiglio di Stato, è necessario uno specifico provvedimento normativo (non basta una disposizione inserita in un decreto attuativo).

Gli altri rilievi sono gli stessi previsti per il decreto APe Social: fra gli altri, introdurre espressamente la possibilità di auto-certificare il possesso dei requisiti.

Ricordiamo che la pensione anticipata lavoratori precoci, contrariamente all’APe, non è sperimentale ma strutturale. E’ prevista dal comma 199 della Legge di Stabilità 2017, e in estrema intesi prevede la possibilità di ritirarsi con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, che quindi hanno almeno un anno di contributi entro il compimento del 19esimo anno di età, e appartengono a una delle categorie previste per l’APe Social: disoccupati che abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire il sussidio, lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, caregiver che assistono coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap grave, addetti a mansioni gravose.

Dopo il parere del Consiglio di Stato, il decreto deve ora tornare in Consiglio dei Ministri. Entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.