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APe e RITA: FAQ Consulenti Lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Aprile 2017
Aggiornato 5 Gennaio 2018 09:20

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Circolare dei Consulenti del Lavoro su APe e RITA: analisi di procedure, criticità e comparazione con altre formule di anticipo creditizio.

C’è il rischio che anche la RITA parta in ritardo, perché anche se la rendita integrativa temporanea anticipata non necessita di ulteriori decreti attuativi, la procedura di richiesta prevede un passaggio presso l’INPS che è legato alla partenza dell’APe: la procedura (comma 188 Legge di Stabilità), prevede che si debba chiedere una certificazione INPS sul possesso del requisito per accedere all’APe Volontaria, procedura al momento non attiva. E’ una delle precisazioni contenute nella circolare dei Consulenti del Lavoro su APe e RITA, che contiene una serie di chiarimenti e una sezione dedicata alle FAQ, le risposte alle domande più frequenti.

=> Rendita pensione, istruzioni RITA e APe

R.I.T.A.

Partiamo dalla RITA (su cui è uscita anche la circolare COVIP): i requisiti per l’accesso sono gli stessi previsti per l’APe volontariA (63 anni di età, 3 anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia, assegno maturato pari a 1,4 volte il minimo, 20 anni di contributi). In più, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro (non obbligatoria, invece, per l’APe di mercato).

La procedura di richiesta prevede la presentazione all’INPS di una domanda per avere la certificazione sul possesso dei requisiti, da presentare poi al Fondo di previdenza complementare. Il problema è che difficilmente l’APe di mercato potrà partire il primo maggio, visto che mancano i decreti attuativi (in dirittura d’arrivo c’è il provvedimento sull’APe sociale, non quello sull’anticipo pensionistico volontario). E questo ritardo rischia di avere ripercussioni sulla RITA, visto che mancano ancora le procedure INPS per la richiesta sopra descritta.

APE

Per quanto riguarda l’APe volontaria, i consulenti del lavoro precisano che non si tratta di una nuova forma di pensione anticipata, ma di un trattamento che serve ad agganciare la pensione di vecchiaia, i cui requisti restano inalterati. Viene poi rilevata la criticità relativa al requisito relativo ai tre anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia: dal 2019 scatterà infatti un nuovo adeguamento alle aspettative di vita, ce rende difficile il calcolo. Si tratta con ogni probabilità d un aspetto che verrà chiarito dalla circolare attuativa.

=> Riforma Pensioni, guida completa all’APe

Sottolineati i vantaggi dell’APe di mercato rispetto ad altre forme di prestito: tassi vantaggiosi (si parla di un 2,75%), garanzia di un Fondo amministrato dall’INPS fino all’80%, vantaggi fiscali (l’APe è esentasse, e c’è un credito d’imposta sui costi del prestito, al 50%). E’ invece diverso il trattamento fiscale dell’APe sociale, sul quale si pagano le tasse: con ogni probabilità, il relativo reddito sarà valido per le detrazioni da lavoro dipendente, e per il bonus da 80 euro.

Viene ricordato che l’APe volontario deve avere una durata minima di sei mesi, ed essere pari ad almeno 150 euro mensili netti. Il decreto attuativo conterrà il dettaglio delle percentuali di anticipo pensionistico richiedibili, che dovrebbero essere: il 90% se il prestito dura al massimo un anno, l’85% da uno a due anni, l’80% da due a tre anni, il 75% oltre i tre anni.