La pensione di reversibilità spetta alla parte superstite di un’unione civile e resta preclusa al convivente di fatto, anche quando la coppia non aveva potuto formalizzare il vincolo perché il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà. La Corte di Cassazione ha applicato a quei casi il principio di irretroattività. Il quadro completo dei diritti previdenziali riconosciuti alle due situazioni è nella guida sulla reversibilità nelle unioni civili.
In sintesi:
- la legge 20 maggio 2016, n. 76 riconosce alla parte dell’unione civile la pensione indiretta, la reversibilità e l’indennità di morte;
- la Corte di Cassazione, con ordinanza 14 marzo 2022, n. 8241, ha escluso la prestazione al convivente superstite in assenza di unione civile formalizzata;
- la legge n. 76/2016 non si applica ai rapporti di convivenza cessati prima della sua entrata in vigore, secondo il principio di irretroattività;
- il contratto di convivenza registrato in Comune disciplina i rapporti patrimoniali fra le parti senza produrre effetti previdenziali.
L’irretroattività della legge Cirinnà nella pronuncia della Cassazione
Al partner superstite di una coppia di fatto la pensione ai superstiti non spetta neppure quando il decesso è anteriore al 2016 e la formalizzazione dell’unione civile era materialmente impossibile. La Cassazione lo ha stabilito con l’ordinanza n. 8241 del 14 marzo 2022, applicando la regola per cui la legge dispone soltanto per il futuro.
La legge Cirinnà ha esteso alle parti dell’unione civile i diritti ereditari e previdenziali del coniuge, compresa la pensione indiretta, la reversibilità e l’indennità di morte. L’estensione opera dall’entrata in vigore della legge n. 76/2016 e riguarda le sole unioni costituite con l’atto formale previsto, mentre lascia fuori le convivenze prive di quel vincolo.
L’orientamento era già emerso nella sentenza n. 24694 del 2021, secondo cui la disciplina delle unioni civili resta inapplicabile quando il rapporto di convivenza si è interrotto in data anteriore all’entrata in vigore della legge. La pronuncia del 2022 conferma quella lettura senza introdurre nuovi criteri.
Il vincolo formale che fa sorgere il diritto alla reversibilità
Il diritto alla pensione di reversibilità nasce dal matrimonio o dall’unione civile, cioè dagli istituti che fanno sorgere obbligazioni reciproche di assistenza giuridicamente vincolanti. La quota spettante alla parte superstite è la stessa prevista per il coniuge, con le riduzioni legate ai redditi propri del beneficiario.
Il contratto di convivenza registrato presso il Comune produce effetti diversi: regola il regime patrimoniale fra i conviventi e la contribuzione alla vita comune, senza estendere le tutele previdenziali riservate al coniuge e alla parte dell’unione civile. La stessa distinzione vale per la semplice registrazione anagrafica della convivenza.