Il riscatto dei contributi ai fini pensionistici consente di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro di alcuni anni. Si tratta di opzioni esercitabili a domanda e a titolo oneroso. Le somme versate, però, sono oggetto di agevolazioni fiscali, diverse caso per caso. In merito, il Dl 4/2019 ha introdotto alcune interessanti novità nell’ambito delle misure di pace contributiva, prevedendo due differenti formule di riscatto:
- una è il riscatto della laurea a costo agevolato;
- l’altro è la nuova detrazione al 50% dell’onere versato per riscattare periodi non lavorati,
Requisiti
La detrazione del 50% dell’onere di riscatto è una facoltà riconosciuta in via sperimentale per un triennio (2019-2021) ed è fruibile in cinque quote annuali di pari importo.
Il riscatto dei periodi è ammesso nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il riscatto, totale o parziale, riguarda i periodi:
- non coperti da contribuzione versata nella previdenza obbligatoria
- non soggetti a obbligo contributivo
- antecedenti all’entrata in vigore del decreto
- compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo accreditato nelle gestioni ammesse.
Platea: l’agevolazione è riconosciuta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per accedervi devono sussistere alcune specifiche condizioni (articolo 20 del Dl n. 4/2019).
- può essere fruita solo da chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
- non bisogna essere già titolari di pensione
- l’onere deve essere determinato in modo ordinario, in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184; questo vuol dire che l’agevolazione non è cumulabile con il riscatto agevolato della laurea.
Decadenza
L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dei contributi versati.
Procedura
- Il riscatto è esercitabile a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
- L’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Agevolazioni
- L’onere è detraibile dall’imposta lorda in misura pari al 50%. L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di spesa.
- Per i lavoratori del privato, se l’onere è sostenuto dal datore di lavoro utilizzando a tale scopo i premi di produzione, il riscatto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del dPR 917/1986; se l’onere è invece sostenuto dal lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
Pagamento
Il versamento alla propria cassa può essere effettuato in unica soluzione 0 in massimo 60 rate mensili (importo minimo 30 euro), senza interessi. Se il riscatto serve a l’immediata liquidazione della pensione o a seguiti di accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, non è possibile pagare a rate l’onere. Se questo avviene nel corso di una dilazione già concessa, allora la somma ancora dovuta sarà saldata in unica soluzione.