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Fondi Pensione: niente operazioni a rischio

di Francesca Vinciarelli

2 Ottobre 2015 10:30

La banca non può proporre un prodotto finanziario a rischio come piano pensionistico integrativo sfruttando i timori legati alla pensione dei clienti: la sentenza della Cassazione.

La banca non può proporre un contratto atipico che sfrutti le esigenze previdenziali per investire in prodotti finanziari, in altre parole un prodotto finanziario a rischio non può essere presentato o proposto da un istituto bancario come piano pensionistico integrativo. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19559/2015.

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Secondo la Corte:

“Non integra, ai fini dell’art. 1332, comma 2, c.c., un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Cost. circa la tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio di impresa in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento.

=> Scarica la sentenza della Cassazione n.19559/2015

Pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all’investitore destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi”.

La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso presentato dall’istituto bancario contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la richiesta del cliente di invalidare il contratto di “piano finanziario” stipulato con la Banca e consistente nell’acquisto di titoli obbligazionari e nella sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento, affidati alla gestione della mutuante, in virtù di un finanziamento contestualmente concesso dalla Banca.