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TFR: obblighi sotto i 50 dipendenti?

di Paolo Iasevoli

Pubblicato 18 Gennaio 2007
Aggiornato 5 Settembre 2013 15:45

Due decreti in corso di approvazione dovrebbero modificare il TFR per alcune imprese con meno di 50 dipendenti

Il Trattamento di Fine Rapporto potrebbe cambiare per le piccole imprese a seguito del licenziamento di due decreti da parte del Governo.

Dal primo Gennaio 2007 i lavoratori dipendenti possono scegliere di destinare il proprio TFR futuro a forme previdenziali complementari o, in alternativa, di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In quest’ultimo caso, le imprese con più di 50 dipendenti sono tenute a versare i contributi al Fondo Inps presso la Tesorerie dello Stato mentre in caso di scelte esplicite il futuro TFR dev’essere versato alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi.

Il Giornale segnala che domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziare due decreti interministeriali (Lavoro / Economia) che estenderebbero l’obbligo del versamento anche a quelle imprese che contavano meno di 50 dipendenti fino al 31 Dicembre 2006.

Il limite dimensionale è calcolato in base alla media dei lavoratori in forza all’impresa nell’arco di tutto il 2006. Nello specifico, il comma 6 dell’articolo 1 del decreto sul Fondo stabilisce che «per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività».

L’articolo 2 riguarda invece gli anticipi del TFR per mutui e spese sanitarie: questi dovranno essere versati dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo Inps, fatto salvo il caso in cui l’anticipo del 70% del TFR sia superiore al totale dei contributi mensili.

Il secondo decreto stabilisce che in caso di conferimento esplicito del TFR alla previdenza complementare «il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a decorrere dal primo Luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 Giugno». In caso contrario invece «il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando a decorrere dal primo Luglio».