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Prezzario Superbonus, le FAQ del ministero con esempi di calcolo

di Barbara Weisz

13 Aprile 2022 14:27

Quali spese contribuiscono ai tetti massimi come, i riferimenti per le altre voci ammesse a detrazioni edilizie: le FAQ del MiTe con esempi pratici.

Il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono dubbi tecnici e applicativi in merito al Decreto Costi Massimi con il nuovo prezzario Superbonus. in vigore dal 15 aprile 2022. Ogni risposta è accompagnata da esempi pratici.

=> Scarica le FAQ del Ministero

Le FAQ spiegano quali spese sono comprese nei massimali, come si espongono le voci eventualmente non inserite e quando è necessaria l’asseverazione sulla congruità dei costi, per interventi che utilizzano Superbonus o lavori edilizi.

Quando è necessaria l’asseverazione

Viene precisato il campo d’azione dell’asseverazione sulla congruità dei costi, che in base alle normative è necessaria nei seguenti due casi:

  • detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
  • Superbonus 110% di cui all’articolo 119 dello stesso decreto 34/2020.

In altri termini, l’asseverazione è sempre necessaria per i contribuenti che scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito, qualunque sia la natura dei lavori edilizi che vengono eseguiti, mentre nel caso in cui si utilizzi la detrazione direttamente in dichiarazione (senza quindi cedere il credito o applicare lo sconto in fattura) l’asseverazione è necessaria solo per i lavori ammessi al Superbonus 110%.

Per esempio, un contribuente che esegue interventi di riqualificazione energetica agevolati al 65%, dovrà effettuare l’asseverazione solo se pratica lo sconto in fattura o la cessione del credito. Se utilizza la detrazione del 65% in dichiarazione, ripartendola come previsto in dieci quote annuali di pari importo, non ha obbligo di asseverazione.

Un’altra eccezione è rappresentata dagli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (bonus facciate). Attenzione: in questi casi non ci vuole asseverazione ma, ai fini del raggiungimento dei 10mila euro, bisogna fare riferimento alle voci contenute nel prezzario.

Quali voci sono comprese nei massimali del prezzario

Ci sono poi precisazioni sul modo in cui sono calcolati i massimali, con esempi relativi a un’ampia casistica di lavori agevolati. Molto in sintesi, la regola generale è che i massimali si riferiscono all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento, non alle singole forniture di materiali. Alcuni esempi contenuti nelle FAQ:

  • isolamento di pareti disperdenti: il massimale comprende la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata.
  • Infissi: sono comprese la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico.
  • Impianti solari termici: pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, e via dicendo.
  • Impianti a pompe di calore: fornitura della pompa di calore, componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas.

Le FAQ pubblicate sul sito contengono anche esempi relativi ad altre tipologie di lavori, utili da consultare in relazione ai casi specifici. Altra regola generale: sono sempre esclusi l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

IVA e altre voci non comprese nel prezzario

I costi massimi relativi alle voci non comprese nel prezzario (come appunto le prestazioni professionali e via dicendo), sono stabiliti da altri provvedimenti: per l’IVA si fa riferimento alle leggi, per i costi professionali si applica il decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016, che contiene le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione. Infine, le spese di installazione e manodopera sono calcolate con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.

Se nel prezzario manca il riferimento specifico a una tipologia di intervento che viene effettuata, e che è ammessa alle detrazioni, il tecnico abilitato può stabilire il prezzo, in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. Vengono specifici gli obblighi del tecnico abilitato, che è anche tenuto a una relazione firmata.