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CILA: come funziona l’istituto del silenzio/assenso

di Anna Fabi

16 Settembre 2021 11:54

CILA per interventi di manutenzione straordinaria leggera, senza silenzio assenso: le differenze rispetto a permesso di costruire, SCIA e CILA Superbonus.

Oltre alla nuova CILA Superbonus semplificata, per i  lavori di manutenzione straordinaria leggera – che cioè non coinvolgano le parti strutturali dell’immobile e non vanno a mutare la destinazione d’uso dell’edificio, né la sua volumetria (interventi che richiedono la SCIA o il permesso di costruire) – si ricorre alla normale CILA (di cui alla Legge 73/2010, la cui funzione è stata modificata dal DL 222/2016), ossia alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, firmata da un tecnico abilitato. Deve essere presentata per i lavori non riconducibili a edilizia libera, a SCIA, a permesso di costruire o a Superbonus.

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CILA: silenzio assenso

Trattandosi di una mera comunicazione, nella procedura di deposito della CILA non è neanche necessario il meccanismo della formazione di silenzio assenso. Non appena presentata la CILA è infatti possibile iniziare i lavori: trattandosi di una comunicazione, in pratica, una volta presentata, non bisogna attendere l’approvazione del Comune.

=> Guida ai titoli edilizi: quale permesso serve, caso per caso

Per la CILA ordinaria non sono previste specifiche scadenze né è necessario il deposito di varianti (modifiche al progetto iniziale), né in corso d’opera, ne finali: in caso di modifiche al primo progetto occorre semplicemente presentarne una nuova.

=> CILA: le sanzioni per la mancata comunicazione

Per la CILA Superbonus,  invece, si ricorre al nuovo modello unico per tutte le Regioni. Il progetto da presentare consiste in una sintetica descrizione dell’intervento (eventuali elaborati grafici sono allegati solo se indispensabili), mentre per gli interventi in edilizia libera basta una semplice descrizione.

=> CILA Superbonus: scarica la nuova modulistica unica

Per quanto concerne i termini di avvio lavori, anche in questo caso non serve attendere permessi e si può partire subito. Né dunque serve, neppure in questo caso, appellarsi al principio del silenzio-assenso, che è superfluo in quanto non è richiesto alcun permesso m viene comunicato l’avvio dei lavori.