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Taglio pensioni d’oro a rischio incostituzionalità

di Barbara Weisz

17 Ottobre 2018 15:43

La norma è retroattiva e non rispetta i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla Corte Costituzionale: dubbi dei giuslavoristi sul taglio pensioni d'oro in Legge di Bilancio 2019.

Il taglio delle cosiddette pensioni d’oro, previsto dalla Legge di Bilancio 2019, potrebbe non decollare mai, essendo già in odore di incostituzionalità: il rischio è che la misura sia in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

Tiziano Treu, presidente del Cnel (consiglio nazionale economia e lavoro), nonché ex ministro del Lavoro, non è l’unico ad averne segnalato i possibili profili di incostituzionalità nel corso delle audizioni che si sono svolte in commissione alla Camera la settimana scorsa. Diversi esperti hanno sottolineato la stessa perplessità sulla norma che il Governo ha inserito in manovra, e che prevede di ridurre le pensioni superiori a 4.500 euro netti al mese.

Una soluzione meno a rischio sarebbe quella del prelievo di solidarietà, ossia una misura non strutturale ma temporanea.

Il meccanismo alla base della norma sul taglio pensioni d’oro è complesso e sostanzialmente prevede una sorta di ricalcolo contributivo. Viene infatti rimodulata la parte di assegno che non corrisponde ai versamenti effettuati (ad esempio, perché calcolata con il retributivo).

Il problema è innanzitutto che si tratta di un intervento retroattivo, che riguarda assegni previdenziali in essere. E questo, segnala Treu, pone il problema della:

legittimità di operazioni che incidono sui diritti patrimoniali di una platea ristretta di soggetti, i quali sarebbero destinatari di un intervento che contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza e con il principio costituzionale che pone a fondamento del prelievo tributario la capacità contributiva.

Negli ultimi anni, segnala il giuslavorista, la Corte Costituzionale:

si è espressa affermando che interventi peggiorativi sulle pensioni sono tendenzialmente ammissibili soltanto se ritenuti non irrazionali né arbitrari, non eccessivamente lesivi dell’affidamento del cittadino, ma improntati ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Gli interventi previsti dalla norma in esame «non sono inquadrabili come contributi previdenziali in senso tecnico, ma si configurerebbero come prestazioni patrimoniali imposte».

E’ invece meno rischiosa «l’introduzione di uno strumento di solidarietà di scopo», magari «limitato a tre anni e improntato ai criteri di proporzionalità, ragionevolezza e progressività». In questo modo «è più facile superare la valutazione di costituzionalità e ribadire le ragioni di solidarietà previdenziale, mirante ad accrescere il tasso di occupazione e il rapporto attivi-pensionati».