Tratto dallo speciale:

Quattordicesima INPS di luglio: i requisiti

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 3 Luglio 2013
Aggiornato 29 Marzo 2017 12:54

Il riepilogo INPS sui requisiti per l'attribuzione della quattordicesima mensilità per il 2013 in arrivo a luglio.

Arriva anche quest’anno l’appuntamento con la quattordicesima INPS, la somma aggiuntiva prevista dal decreto legge 81/2007 che viene attribuita in determinati casi nel mese di luglio a favore dei pensionaticon più di 64 anni di età titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

I requisiti per l’attribuzione della quattordicesima mensilità INPS riguardano il rispetto di alcune condizioni reddituali, l’età, la contribuzione. Per riassumerli l’Istituto ha pubblicato in questi giorni il Messaggio n. 10462.

=> Leggi della Pensione INPS: 14esima da restituire per 200mila Italiani

Requisito contributivo

Dal punto di vista contributivo, per avere diritto alla quattordicesima è necessario essere in possesso possedere dei requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007.

Lavoratori dipendenti:

  • fino a 15 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 336,00 euro
  • oltre 15 anni e fino a 25: somma aggiuntiva 420,00 euro
  • oltre 25 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 504,00 euro

Lavoratori autonomi :

  • fino a 18 anni di contribuzione: somma aggiuntiva 336,00 euro
  • oltre 18 e fino a 28 anni di contributi: somma aggiuntiva 420,00 euro
  • oltre 28 anni di contributi: somma aggiuntiva 504,00 euro.

=> Leggi dei 3mila umbri senza quattordicesima

Requisito reddituale

Per quanto riguarda il requisito reddituale, la quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore a determinati limiti riportati nel Messaggio INPS.

In generale il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo, dopo di che viene corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

Nel computo vanno considerati i soli redditi assoggettabili all’IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Per maggiori informazioni consulta il Messaggio n. 10462 dell’INPS