Nel 2017 non sono variate le soglie di integrazione al minimo della pensione, che quindi restano analoghe a quelle applicate l’anno scorso: l’integrazione porta l’assegno a un massimo di 501,89 euro mensili, mentre il tetto di reddito resta a 6mila 524,57 euro, confermato l’accesso in misura ridotta fino a 13mila 049,14 euro di reddito annuo, e i paletti per i coniugati. Ricordiamo che si tratta di un beneficio che spetta solo a chi ha una pensione sotto il minimo (501,89 euro, appunto).
=> Pensione, soglie di integrazione al minimo
Ecco come funziona il meccanismo: chi ha un reddito inferiore alla soglia prevista, prenderà l’integrazione intera, quindi la sua pensione arriverà a 501,89 euro mensili. Chi invece ha un reddito superiore a 6mila 524,57 euro ma sotto i 13mila 049,14 euro, prenderà una somma pari alla differenza fra importo massimo e reddito conseguito. Esempio: pensione di 300 euro al mese (quindi, sotto il minimo), e altri redditi per 11mila euro. Si sottrae
Esempio: pensione pari a 300 euro mensili (dunque, meno di 501,89 euro), reddito pari a 11mila euro annui. Si sottrae 11mila da 13mila 049,14, e si divide per 13, ottenendo 160 euro di integrazione. Come si vede, la pensione alla fine resterà sotto il minimo, portandosi a 460 euro.
Per i pensionati sposati, anche in unione civile, oltre al rispetto delle sopra citate soglie di reddito personale, il reddito coniugale non deve superare i 19mila 573,71 euro per avere l’intera integrazione al minimo, che invece scende fino ad esaurirsi quando il reddito della coppia arriva a 26.098,28 euro. In questo caso, l’integrazione sarà pari a quella minore risultante dal doppio confronto fra limite massimo di reddito persone e reddito effettivo, e reddito massimo coniugale ed effettivo.
Esempio: pensione di 300 euro, reddito personale pari a 11mila euro, reddito della coppia pari a 22mila euro. Il beneficio spettante in base alla differenza fra tetto di reddito personale e reddito effettivo è pari a 160 euro al mese (come visto dal precedente calcolo). Quello spettante in base alla stessa operazione applicata al reddito della coppia è di 315 euro. La maggiorazione sarà di 160 euro.
Attenzione: queste regole relative alle persone coniugate o in unione civile si applicano solo se la pensione ha una decorrenza successivo al 1994. Per i trattamenti precedentemente liquidati, il reddito familiare non ha rilevanza. Per quelle invece con decorrenza esattamente nel 1994, cambiano le soglie: integrazione piena fino a un tetto di reddito di 26.098,28 euro, parziale da questa soglia a un massimo di 32mila 622,85 euro.