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Pensione privilegiata non cumulabile

di Barbara Weisz

14 Novembre 2016 15:43

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Pensione privilegiata ordinaria e redditi da lavoro con cumulo al 70%, non assimilabili ai trattamenti di anzianità totalmente cumulabili: sentenza Corte Costituzionale.

Pensioni di anzianità cumulabili con redditi da lavoro, pensione privilegiata ordinaria (sostanzialmente un trattamento di invalidità) con cumulabilità limitata al 70%: lo ribadisce una sentenza della Corte Costituzionale che respinge una questione di legittimità proposta dalla Corte dei Conti della Regione Marche, sollevando il dubbio che la non cumulabilità completa prevista per le pensioni di invalidità (alle quali è assimilata la pensione privilegiata) rappresenti un’arbitraria disparità di trattamento rispetto alle pensioni di anzianità, che invece prevedono la possibilità di cumulo al 100%. In particolare, con riferimento al caso in cui il titolare di una pensione privilegiata ordinaria abbia anche i requisiti contributi previsti per la pensione di anzianità (come nel caso in oggetto).

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La Corte Costituzionale, nella sentenza 241/2016 che dichiara infondata la questione di legittimità, ricorda le leggi che regolamentano il diritto di cumulo di redditi e pensione.

L’articolo 19 del decreto 112/2008 ha rimosso ogni limite al cumulo tra le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Alla pensione privilegiata ordinaria si applica invece l’articolo 72, comma 2, della legge 388/2000, che riguarda i trattamenti di invalidità i quali, se eccedenti il trattamento minimo, sono cumulabili con altri redditi soltanto nella misura del 70%. Vengono poi citate una serie di norme e di sentenze che confermano l’assimilazione dei trattamenti privilegiati a quelli di invalidità.

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La regolamentazione del cumulo fra pensioni e redditi da lavoro, conclude la Corte Costituzionale,

«interferisce con molteplici valori di rango costituzionale, come il diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione), il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all’effettivo stato di bisogno (articolo 38, secondo comma, Costituzione), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (articolo 2 Costituzione), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.  Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare i diversi valori coinvolti, in un contesto di molteplici variabili di politica sociale ed economica, e modulare la concreta disciplina del cumulo, in armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza».

E nel caso in oggetto, il legislatore non si è discostato dai principi sopra enunciati. I rilievi di incostituzionalità muovono da una premessa, ovvero l’omogeneità tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità,

«che non trova alcun riscontro nel dato normativo e nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale», in considerazione del fatto che «la pensione di anzianità  è «un beneficio concesso al lavoratore che prescinde dal raggiungimento dell’età pensionabile e postula il mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato» mentre «la pensione privilegiata ordinaria è ancorata a eventi dannosi (ferite, lesioni o infermità), provocati da una causa di servizio, e consegue alla cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio».

La natura di retribuzione differita, che accomuna pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di anzianità, «non rende costituzionalmente obbligata una equiparazione di tali trattamenti agli effetti della disciplina del cumulo, né rileva la considerazione dell’eventuale coincidenza dei requisiti di anzianità, elemento sprovvisto di valenza significativa nell’ambito di una regolamentazione incentrata sulle peculiarità delle singole prestazioni previdenziali».

Infine, «l’auspicata parificazione tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità, agli effetti dell’applicazione di un cumulo integrale, non può derivare dalla circostanza, del tutto accidentale, che il titolare di pensione privilegiata ordinaria abbia tutti i requisiti per accedere anche alla pensione di anzianità», anche perché la legge prevede che

«quando il dipendente abbia raggiunto l’anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione e subisca per fatti di servizio una menomazione dell’integrità personale, ha diritto alla sola pensione privilegiata, che assorbe e integra l’importo dell’altro trattamento di quiescenza».

Conclusione:

«con particolare riguardo alla pensione privilegiata ordinaria, i benefici riconosciuti dal legislatore, anche in termini di incremento della pensione corrisposta, valgono a compensare la riduzione della capacità di produrre reddito, derivante dall’infermità contratta a causa di servizio, e hanno il loro contrappeso nelle limitazioni al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Peraltro, la libertà di cumulo si attesta sul 70%, misura che non rappresenta un intralcio sproporzionato al diritto di svolgere un lavoro dopo la pensione».