Mentre le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro, la pensione privilegiata ordinaria (assimilata alle pensioni di invalidità) prevede una cumulabilità parziale, limitata al 70%: lo prevede la legge e lo conferma anche una specifica sentenza della Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 241/2016 ), che ha dichiarato negli anni scorsi infondata la questione di legittimità sulla presunta disparità di trattamento in merito alle leggi che regolamentano il diritto di cumulo di redditi e pensione.
Cumulo pensioni e lavoro: cosa dice la legge
L’articolo 19 del decreto 112/2008 ha rimosso ogni limite al cumulo tra le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Alla pensione privilegiata ordinaria si applica invece l’articolo 72, comma 2, della legge 388/2000, che riguarda i trattamenti di invalidità. Tali prestazioni, se eccedenti il trattamento minimo, sono cumulabili con altri redditi soltanto nella misura del 70%. Ed essendo numerose le norme e le sentenze che confermano l’assimilazione dei trattamenti privilegiati a quelli di invalidità, ne consegue che il limite alla cumulabilità sarà il medesimo.
Di contro, l’omogeneità tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità non trova alcun riscontro nel dato normativo e nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale:
i benefici riconosciuti dal legislatore, anche in termini di incremento della pensione corrisposta, valgono a compensare la riduzione della capacità di produrre reddito, derivante dall’infermità contratta a causa di servizio, e hanno il loro contrappeso nelle limitazioni al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Peraltro, la libertà di cumulo si attesta sul 70%, misura che non rappresenta un intralcio sproporzionato al diritto di svolgere un lavoro dopo la pensione.