Tratto dallo speciale:

Lavoratori socialmente utili, novità pensioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Ottobre 2016
Aggiornato 13 Giugno 2019 14:31

Lavoratori Socialmente Utili (LSU): chiarimenti INPS sulle modalità per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione.

Con la Circolare n. 188/2016 l’INPS ha reso note le modalità operative per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (cc.dd. autofinanziati), anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000.

In primo luogo l’Istituto fornisce una panoramica delle norme in materia di Lavori Socialmente Utili che si sono succedute nel tempo, quindi passa ad illustrare i requisiti necessari per consentire l’accredito della contribuzione figurativa per l’accesso alla pensione riservata ai cosiddetti LSU.

=> Pensioni: ultime novità

Dal 2000, per effetto della Riforma operata dal decreto legislativo 81/2000, si possono individuare due categorie di LSU:

  • coloro che avevano maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili nel biennio 1998-1999 e che continuano le attività con oneri a carico del Fondo sociale occupazione e formazione (ex Fondo per l’Occupazione);
  • coloro che svolgono le attività con oneri a totale carico delle Regioni o enti utilizzatori in base ad un progetto approvato dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000 (i cosiddetti autofinanziati).

A queste categorie di lavoratori spetta, mensilmente, l’assegno per attività socialmente utili (ASU) pari a 580,14 euro e l’eventuale assegno al nucleo familiare (ANF).

Gli Enti utilizzatori possono presentare richiesta di accredito presso l’INPS, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio. Nella circolare l’INPS ricorda la documentazione richiesta ed i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno.

Lo schema di convenzione stipulato tra le Regioni e gli enti locali e l’Istituto prevede il versamento, da parte degli Enti utilizzatori, degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione. Gli oneri da porre a carico delle Regioni/Enti utilizzatori sono, ricorda l’INPS, soltanto quelli a copertura degli assegni ASU e dei relativi eventuali assegni al nucleo familiare (ANF), nonché quelli relativi al costo del servizio di pagamento dei predetti assegni svolto dall’INPS.

Si ricorda poi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto a pensione, derivante dallo svolgimento di attività socialmente utili cosiddette autofinanziate, deve essere riconosciuta anche in favore di quei LSU che siano stati avviati in progetti autofinanziati da parte di Enti utilizzatori non convenzionati con l’Istituto, ovvero convenzionati solo per brevi periodi, comunque inferiori al periodo complessivo di svolgimento delle attività socialmente utili.