Appalti: quando scatta la responsabilità solidale

La responsabilità solidale negli appalti scatta solo con riferimento ai crediti retributivi e contributivi e non per quelli risarcitori. È il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28517/2019.

Responsabilità solidale negli appalti

In particolare viene chiarito che il committente non è obbligato a risarcire i lavoratori nel caso di illegittima riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte dell’appaltatore, in assenza di consenso scritto dei dipendenti: la responsabilità solidale del committente è limitata ai crediti retributivi e contributivi, e non può essere estesa ai crediti risarcitori, in quanto questi ultimi sono collegati al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.

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Nella sentenza di primo grado Poste italiane era stata condannata al pagamento, quale appaltatore di servizi di pulizia, dei crediti maturati dalle lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, quale responsabile ai sensi dell’art. 29, secondo comma I. 276/2003. La Corte territoriale riteneva applicabile il regime di responsabilità in oggetto anche alle pubbliche amministrazioni qualora operanti in qualità di committenti e non di datrici di lavoro: dovendosi interpretare la previsione di inapplicabilità del decreto legislativo 276/2003, a norma dell’art. 1, secondo comma d.1g. cit., “per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”, alla stregua di endiadi coincidente con l’espressione “personale delle pubbliche amministrazioni”.

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Poste italiane ha quindi proposto ricorso in Cassazione che ha ribaltato la sentenza e ha confermato l’erronea estensione della responsabilità solidale della committente agli importi dovuti dal datore di lavoro per ore di lavoro convenute nei contratti di lavoro individuale e collettivo ma non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo ed erronea estensione della responsabilità solidale della committente, prevista per i soli crediti di natura retributiva e contributiva, anche a quelli di natura risarcitoria, quali appunto quelli in oggetto.

In più la Corte aveva erroneamente compreso nella locuzione normativa “trattamenti retributivi“, contenuta nell’art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, anche il credito risarcitorio, che invece per la Cassazione deve deve essere interpretata in maniera rigorosa. L’applicabilità del predetto regime di responsabilità deve essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.