Professionisti, sospensione adempimenti a maglie strette

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito alla sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista che si trova in malattia o che ha subito un infortunio.

Si tratta di una sospensione dei termini senza sanzioni, prevista per legge in quanto introdotta dalla Manovra dello scorso anno in ottica Covid e sul quale il Fisco applica ora una precisa tempistica.

Sospensione scadenze tributarie

Con la risposta n. 248 dello scorso 13 marzo, viene ribadito che al professionista o al suo cliente non può essere imputata alcuna responsabilità per la scadenza tributaria relativa a un adempimento, nel caso in cui il primo si trovi in ospedale per grave malattia o infortunio, oppure per sottoporsi a un intervento chirurgico ma anche in caso di cure domiciliari che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio della professione.

Quali adempimenti sono ammessi

Per prima cosa, la sospensione opera soltanto per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista (ad esempio il commercialista) avente un mandato professionale (possibilmente scritto ma comprovabile anche con altri mezzi) precedente al ricovero o alla cura domiciliare. In secondo luogo, secondo l’Agenzia possono rientrare nella sospensione solo gli adempimenti con scadenza entro i 60 giorni dall’evento di infortunio o ricovero, anche se non è terminata la riabilitazione entro tale periodo.

Rateizzazioni senza proroga

Dal momento che si tratta di una mera sospensione dei termini per adempiere ad una scadenza che di per sè rimane invariata, ogni altro termine collegato all’adempimento ordinario resta invariato, ad esempio in caso di rateizzazione dei versamenti. Pertanto, la disapplicazione delle maggiorazioni di legge per i versamenti in ritardo riguarda le sole rate che rientrano nel periodo di sospensione, mentre per quelle successive restano fissati i termini ordinari con le maggiorazioni del caso nell’eventualità di un pagamento in ritardo.

Come accedere alla sospensione

Copia dei mandati professionali, assieme al certificato medico che attesta la decorrenza del ricovero o della cura domiciliare – rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante – deve essere consegnata o inviata tramite raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Quanto dura la sospensione

La sospensione opera dalla data di scadenza dell’adempimento (con il limite dei 60 giorni di orizzonte temporale massimo dei termini originari) ­ ­ fino al trentesimo giorno successivo alla dimissione o conclusione delle cure domiciliari.

L’Agenzia delle Entrate fa riferimento al comma 931 e al comma 932 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

E ancora:

Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.