Ripartizione costi riscaldamento condominiale
Pur non utilizzando il riscaldamento centralizzato del mio condominio, all’arrivo del verbale ho visto l’addebito a mio carico di un costo per riscaldamento: ho contestato la cifra all’amministratore anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.15932/2019, ma mi è stato risposto che “una percentuale del 30% viene addebitata per la dispersione”. Corrisponde al vero? E’ una pretesa legittima?
Le unità immobiliari in condominio che non utilizzano il riscaldamento centralizzato sono comunque tenute a pagare una quota fissa. La sentenza da lei citata non esclude questa possibilità, limitandosi a riconoscere il diritto a non pagare la quota piena delle spese per i condomini che non lo utilizzano.
C’è una norma del codice civile, il comma 4 dell’articolo 1118, in base al quale un condomino «può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Al di là del diritto al distacco, che non la riguarda, viene comunque precisato che in ogni caso si debbano pagare le quote fisse per manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma.
Quindi, per tornare al suo caso specifico, è corretto il pagamento di una quota, ma deve verificare nel suo caso a quanto corrisponde, perché non dovrebbe essere una percentuale sui consumi ripartiti quanto piuttosto una voce a sé.