Codice EORI per operazioni doganali

Brexit: fumata nera ma senza no deal

Per prepararsi alla Brexit, l’Agenzia delle Dogane e le Camere di Commercio stanno svolgendo un’intensa attività promozionale delle regole vigenti nel territorio comunitario, così da consentire alle imprese italiane di trovarsi pronte e quindi poter dare continuità alle attività commerciali che interessano la Gran Bretagna una volta che il paese sarà uscito dall’Unione Europea (per l’appunto la Brexit).

Per gli operatori economici che effettuano operazioni doganali, per esempio, il passaggio alla dogana è vincolato al Codice UE, ossia al sistema EORI (Economic Operator Registration and Identification) volto al tracciamento elettronico delle attività doganali e all’espletamento delle formalità di importazione ed esportazione.

Introdotto dal Regolamento della Comunità europea n. 312 del 16 aprile 2009, mira a creare un ambiente elettronico unico per tutte le pratiche doganali.

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Secondo le regole stabilite nella nota 82556 del 17 Giugno 2009 (istruzioni per gli operatori), per effettuare operazioni doganali è obbligatorio l’utilizzo dell’identificativo numerico EORI, valido su tutto il territorio comunitario.

Il Codice in Italia è rappresentato dal prefisso “IT”seguito dai numeri costituenti la partita IVA (per i soggetti IVA), dal codice fiscale di persona giuridica o dai primi 15 caratteri del C.F. per le persone fisiche.

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La nota stabilisce anche le modalità per l’ottenimento del codice. Gli operatori sprovvisti dovranno infatti registrarsi prima di svolgere attività nella UE presentando, presso uno degli uffici territoriali delle Dogane, la richiesta di attribuzione del codice (qui il modello).

Il codice EORI non ha scadenza ed è possibile controllarne la validità sul sito della Commissione Europea.

Per approfondimenti: Esportazione e uscita della merce dal territorio doganale della Comunità: regole applicabili dal 1° gennaio 2011.