Riforma Costituzione con Bicameralismo Imperfetto

La riforma costituzionale proposta, che sarà esaminata nel preconsiglio dei Ministri di oggi martedì 19 luglio, riprende sia quella messa a punto un anno fa dallo stesso ministro, che quella approvata il 16 novembre 2005 dal Parlamento ma respinta il 25-26 giugno 2006 da un referendum confermativo.

Mentre l’attuale Camera dei deputati è composta da 630 deputati la bozza presentata prevede una drastica riduzione a 250 componenti .

Per quanto attiene al Senato il cambiamento non è solo quantitativo, scendendo da 325 a 250 membri, ma diventa Senato Federale con elezioni a suffragio universale su base regionale e contestuali alle elezioni locali.

L’elettorato attivo per il Senato passa a 21 anni rispetto ai 25 anni attuali, così come l’elettorato passivo per la Camera passa 21 anni rispetto ai 25 attuali.

Scompare la circoscrizione estero e viene stabilito il principio che l’indennità di onorevoli e senatori sarà «stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Dal Bicameralismo perfetto al Bicameralismo imperfetto

Ma la vera sostanza è l’abbandono del Bicameralismo perfetto, assegnando ai due rami del Parlamento poteri diversi.

Il sistema “perfetto”, previsto dalla Costituzione vigente, è stato voluto dai padri Costituenti dopo il periodo dell’autoritarismo fascista e affida ai due rami parlamentari gli stessi poteri al fine di garanzia un più sicuro funzionamento democratico dell’iter legislativo.

Il sistema “imperfetto” della riforma proposta assegna alla Camera le materie di competenza statale in base ad una risistemazione dell’elenco della materie contenute dall’articolo 117 già riformato nel 2001. Nello specifico si parla ad esempio di politica estera e giustizia, ma anche di reti, comunicazione ed energia che tornano di competenza statale.

Il Senato Federale esaminerà la normativa relativa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Nello specifico si parla di istruzione, protezione civile, ricerca e valorizzazione dei beni culturali.

Insieme Camera e Senato Federale esamineranno i Ddl costituzionali e quelli sui maggiori poteri regionali.

Il Bicameralismo Imperfetto subentra quando, dopo l’approvazione della Camera competente, l’altra assemblea si limita ad esprimere un parere, non vincolante, entro 30 giorni. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare con maggioranza assoluta di non recepire il parere dell’altro ramo del Parlamento. Qualora il parere non giunge nei termini stabiliti la legge può essere promulgata.

I tempi di discussione di una legge dovranno avere «termini certi» e il Governo potrà chiedere di limitarli a 30 giorni, ma con altrettante garanzie per le opposizioni.

Il Presidente Napolitano stesso si è espresso recentemente per un cambiamento dell’attuale sistema parlamentare durante la visita a Varese nel marzo 2011, adducendo che la riforma in senso federale può raggiungere il suo pieno risultato “attraverso il superamento di quel bicameralismo perfetto che richiede di essere superato perché possa esserci anche al vertice dello Stato una conclusione coerente di questa evoluzione su cui sembrava esserci all’inizio di questa legislatura un’ampia convergenza”.

Per quanto riguarda il Governo il presidente del Consiglio diventa «primo ministro» e con il potere di nominare direttamente i ministri che giureranno poi davanti al Capo dello Stato.

Il Premiér viene nominato sulla base dei risultati elettorali e ottiene la fiducia solo dalla Camera «su un determinato programma». In caso di sfiducia il premier dovrà dimettersi entro 7 giorni.

È previsto un meccanismo di “sfiducia costruttiva” affidando alla mozione di sfiducia l’indicazione di un sostituto che dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei deputati purché «conforme ai risultati» elettorali.

Anche il Presidente della Repubblica viene interessato dalla nuova configurazione degli organi fondamentali dello Stato. Potrà essere eletto alla carica un cittadino con 40 anni di età (rispetto agli attuali 50)e il suo supplente, in caso di impedimento, sarà il presidente della Camera; non nominerà più i senatori a vita che saranno sostituiti dai «deputati a vita», limitati agli ex inquilini del Quirinale; potrà sciogliere solo la Camera, «anche su richiesta» del primo ministro. Lo scioglimento potrà avvenire anche negli ultimi sei mesi del suo mandato senza il limite dell’attuale ‘semestre bianco’.

Occorre tuttavia precisare che una legge di revisione costituzionale deve rispettare la procedura prevista dall’art.138 della Costituzione Italiana vigente. Pertanto necessita di doppia approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento ad intervallo non minore di tre mesi e con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Qualora non si raggiunga la maggioranza del 2/3 nella seconda votazione è possibile chiedere sulla Legge di revisione un referendum confermativo.

Al referendum confermativo possono partecipare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati (oggi 18 anni) e per la sua validità non sono richiesti quorum costitutivi o deliberati. Ne deriva che la votazione sarà valida indipendentemente dal numero di persone che decideranno di esercitare il diritto di voto.