Azionisti a distanza, le novità normative

Il Decreto legislativo 27/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2007/36/Ce sui diritti degli azionisti di società quotate ha introdotto alcune importanti novità in merito alla partecipazione e alla votazione alle assemblee.

Per quanto attiene alle società quotate i riferimenti normativi risultano dal disposto combinato dell’art. 127 del Dlgs 58 del 24.02.1998 (Tuf – Testo Unico Finanza) che assegna la disciplina del voto elettronico alla competenza della Consob, e il “Regolamento emittenti” della Consob 11971/1999 innovato dalla delibera Consob 17592 del 14.12.2010.

Le società possono usufruire di una autonomia nello scrivere le regole statutarie al riguardo piuttosto ampia. In tal senso il voto può essere espresso anche senza la designazione di un delegato ed avvenire:

  1. in una trasmissione in tempo reale dell’assemblea
  2. con sistemi di comunicazione in tempo reale a 2 vie

Ciò consente di superare il tradizionale collegamento di trasmissione bidirezionale (audio o video conferenza) della sala principale con luoghi remoti, facendo sì che il socio potesse intervenire come se fosse presente fisicamente nel luogo dell’assemblea.

Si configura ora la possibilità di partecipazioni in forma unidirezionale (via radio, via internet o satellite), quindi senza fare interventi diretti a voce. Al momento del voto il socio può inviare una email con posta elettronica certificata oppure compilare un form in un’area riservata del sito sociale.

Avviene in questo modo una scissione tra il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di voto. L’art.135-novies, c.5, del TUF, inserito dal Dlgs 27/2010 stabilisce che il delegato può consegnare o trasmettere una copia, anche su ausilio informatico, della delega, assicurando sotto la propria responsabilità la conformità all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante deve conservare l’originale della delega e essere in grado di provare la veridicità del documento e delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno dopo l’assemblea.

L’art. 2372 del c.c. pone però una serie di limiti all’intervento per procura in un’assemblea di società quotata:

  1. la procura non può essere fatta “in bianco”, ossia deve indicare per iscritto il nome del rappresentante e contenere le istruzioni di voto impartite al delegato;
  2. la procura non può essere attribuita ad amministratori, sindaci e dipendenti della società, nè a società controllate o organi o dipendenti di queste;
  3. l’attività di sollecitazione e raccolta delle deleghe deve essere fatta da soggetti abilitati (banche, società di gestione del risparmio, associazioni di azionisti istituite allo scopo);
  4. la delega è sempre revocabile e può essere conferita solo per assemblee già convocate.

Ma la delega di voto può essere affidata (se previsto dallo statuto) anche ad un rappresentante designato della società, una nuova figura che si limita a registrare le decisioni prese in autonomia dagli azionisti (nuovo art. 135 undecies, c.2 del Tuf). In questo caso è cruciale l’utilizzo della PEC sia da parte dell’azionista che da parte del delegato.