Fattura elettronica estero, obbligo e operazioni escluse
L’emissione della fattura elettronica verso un soggetto non stabilito in Italia è facoltativa, mentre la trasmissione dei dati dell’operazione al Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. La scelta più diffusa è emettere comunque il documento in formato XML via SdI: l’invio assolve da solo l’obbligo comunicativo, senza adempimenti paralleli.
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, nella versione sostituita dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022, individua tre ipotesi di esclusione dall’obbligo di comunicazione:
- le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SdI;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.
Restano fuori dal conteggio delle esclusioni le operazioni attive verso l’estero, per le quali la soglia dei 5.000 euro non opera: la norma la riferisce ai soli acquisti. L’obbligo vale anche per i contribuenti in regime forfettario, tenuti alla fatturazione elettronica senza eccezioni dal 1° gennaio 2024.
Il file trasmesso deve rispettare le specifiche tecniche in vigore, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2026 nella versione 1.9.1 e applicate dal SdI dal 15 maggio 2026. I documenti costruiti sul tracciato precedente vengono scartati in automatico, e una fattura scartata si considera non emessa.
