Sanzioni e calendario europeo fino al 2030
L’omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro un massimo di 400 euro mensili, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione si dimezza, entro il limite di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione o la correzione avviene nei quindici giorni successivi alla scadenza.
Due precisazioni pesano sul calcolo. La norma esclude espressamente l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, quindi ogni documento è una violazione autonoma fino al tetto mensile. La sanzione comunicativa è inoltre distinta da quella per il tardivo assolvimento dell’imposta, che segue le regole degli articoli 6 e 13 dello stesso decreto: un’integrazione trasmessa in ritardo può generare due contestazioni.
Sul piano europeo l’assetto italiano anticipa la direzione della riforma. La direttiva (UE) 2025/516, che compone il pacchetto ViDA insieme ai regolamenti (UE) 2025/517 e 2025/518, dal 1° luglio 2030 sostituisce gli elenchi Intrastat con gli obblighi di comunicazione digitale e impone la fattura elettronica strutturata secondo lo standard EN 16931 per le operazioni B2B intra-UE, da emettere entro dieci giorni dall’evento imponibile.
Il recepimento italiano è avviato. La delega al Governo è contenuta nella legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, che include la direttiva nell’Allegato A; il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione dell’articolo 2, con misure applicabili dal 1° gennaio 2027.
Chi già trasmette le operazioni estere via SdI affronta la transizione del 2030 con un’infrastruttura in larga parte pronta.
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