Termini di trasmissione e soglia di 5.000 euro
Le operazioni attive devono essere trasmesse entro il termine di emissione della fattura, quindi entro 12 giorni dall’effettuazione per la fattura immediata ed entro il 15 del mese successivo per quella differita. Le operazioni passive vanno trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o della sua effettuazione.
Il calendario è quindi doppio e differenziato rispetto alla liquidazione IVA. Chi riceve fatture estere a fine mese lavora su una finestra di due settimane per predisporre l’integrazione, e l’accumulo dei documenti nei primi giorni del mese è la causa più comune degli invii tardivi.
La soglia di 5.000 euro introdotta dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022 esonera dall’obbligo comunicativo gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia. Va applicata con attenzione ai suoi limiti:
- il limite si calcola sulla singola operazione e non sul totale annuo verso lo stesso fornitore;
- rileva solo per gli acquisti privi di rilevanza territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972;
- non copre gli acquisti soggetti a IVA in Italia con inversione contabile, che vanno comunicati a prescindere dall’importo;
- non si estende alle operazioni attive verso soggetti esteri.
Un abbonamento software territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter richiede l’integrazione con TD17 anche per pochi euro, mentre una prestazione fuori campo per carenza territoriale sotto i 5.000 euro non richiede alcun invio.
