Soggetto estero identificato in Italia e codice 0000000
L’identificazione ai fini IVA in Italia non equivale allo stabilimento: un operatore estero con partita IVA italiana ottenuta per identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale, ai sensi degli artt. 17 e 35-ter del DPR n. 633/1972, resta un soggetto non stabilito, e verso di lui la fattura elettronica non è obbligatoria.
La distinzione decide la compilazione del documento. Un soggetto è stabilito quando ha in Italia la sede dell’attività, una stabile organizzazione o il domicilio fiscale; la sola posizione IVA, anche con rappresentante, non produce lo stesso effetto. Quando si sceglie di emettere comunque la fattura elettronica per assolvere l’obbligo comunicativo, il campo CodiceDestinatario va valorizzato con 0000000 e va indicata la partita IVA italiana della controparte.
La stessa regola vale sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi rese al soggetto identificato. Un errore ricorrente è l’uso di XXXXXXX in presenza di partita IVA italiana: il file passa i controlli formali, e il documento non raggiunge la posizione italiana del destinatario.
Attenzione a un’ipotesi diversa. Se la fattura è emessa dal rappresentante fiscale italiano di un fornitore estero e riporta soltanto la sua partita IVA senza quella del fornitore rappresentato, il documento non è considerato valido ai fini della detrazione.
