Salva Casa, le sanatorie edilizie ammesse e i limiti fissati dai giudici
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Salva Casa, le sanatorie edilizie ammesse e i limiti fissati dai giudici

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Salva Casa
Le regole della Legge 105/2024 sulle difformità edilizie minori, con la tabella delle tolleranze per fascia di superficie e i confini tracciati dalla giurisprudenza

di Noemi Ricci

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La Legge 105/2024 di conversione del Decreto Salva Casa ha riscritto le regole sulle difformità edilizie minori, e dopo due anni di applicazione il quadro è assestato: linee guida del Ministero delle Infrastrutture, FAQ ministeriali, modulistica unica per tutti i Comuni e una giurisprudenza ormai corposa che ha tracciato i confini di ciò che è davvero regolarizzabile.

Il provvedimento non è un condono straordinario ma interviene sul DPR 380/2001 allargando le tolleranze costruttive, semplificando la prova dello stato legittimo e introducendo un accertamento di conformità dedicato agli abusi minori. Le semplificazioni riguardano il recupero dei sottotetti, i micro appartamenti, le vetrate panoramiche amovibili e le tende bioclimatiche, oltre ai cambi di destinazione d’uso.

Indice
  1. Le sanatorie ammesse dalla Legge 105/2024
  2. Recupero dei sottotetti e micro appartamenti da 20 metri quadrati
  3. Stato legittimo dell'unità immobiliare indipendente dalle parti comuni
  4. Edilizia libera estesa a vetrate amovibili e tende bioclimatiche
  5. Tolleranze costruttive dal 2 al 6 per cento della superficie
  6. Cambio di destinazione d'uso e doppia conformità attenuata
  7. I limiti del Salva Casa confermati dalla giurisprudenza

In sintesi:

  • la Legge 24 luglio 2024, n. 105 si applica alle difformità realizzate entro il 24 maggio 2024;
  • le tolleranze costruttive dell’art. 34-bis del DPR 380/2001 arrivano fino al 6% per le unità sotto i 60 metri quadrati;
  • l’art. 36-bis introduce una sanatoria semplificata per parziali difformità e variazioni essenziali, con silenzio-assenso e oblazione da 1.032 a 30.984 euro;
  • per gli abusi totali vale ancora la doppia conformità piena dell’art. 36, come ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4845 del 17 giugno 2026;
  • l’agibilità dei monolocali scende a 20 metri quadrati e l’altezza minima a 2,40 metri, con deroghe condizionate al recupero dell’esistente.

Il primo filtro da applicare è dimensionale. Le soglie di tolleranza introdotte dal Salva Casa sono inversamente proporzionali alla superficie utile assentita dal titolo edilizio, e questo significa che uno stesso scostamento in metri quadrati può essere irrilevante in un monolocale e configurare un abuso in un appartamento grande.

Superficie utile dell’unità immobiliare Scostamento ammesso senza sanatoria
fino a 50 mq 6%, pari a 3 mq su 50
80 mq 5%, pari a 4 mq
120 mq 4%, pari a 4,8 mq
400 mq 3%, pari a 12 mq
oltre 500 mq 2%, pari a 10 mq su 500

Le percentuali valgono per gli interventi ultimati entro il 24 maggio 2024. Per le difformità successive si applica la soglia ordinaria del 2% prevista dal comma 1 dell’art. 34-bis, senza alcuna maggiorazione. Chi rientra nella tolleranza non presenta alcuna pratica di sanatoria: è sufficiente l’asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara le tolleranze nella modulistica edilizia o negli atti di trasferimento.

Condono edilizio Abusi edilizi senza condono: il Salva Casa non basta 22 Gennaio 2025

Il fraintendimento più diffuso riguarda la doppia conformità. Il Salva Casa non l’ha eliminata: l’ha resa asimmetrica e soltanto dentro il nuovo art. 36-bis, che per le parziali difformità richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente all’epoca della realizzazione. Entrambe le condizioni sono necessarie, e per gli abusi totali il doppio accertamento è integralmente in vigore.

Nelle pagine che seguono il dettaglio di tutte le sanatorie edilizie della Legge 105/2024, dalle tolleranze ai sottotetti, dalle parti comuni all’edilizia libera, fino ai cambi di destinazione d’uso e all’accertamento di conformità.

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