Recupero dei sottotetti e micro appartamenti da 20 metri quadrati
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione del DL Salva Casa riguarda la possibilità di rendere abitabili i sottotetti e di ricavare micro appartamenti dal patrimonio edilizio esistente.
I nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 24 del DPR 380/2001 autorizzano il progettista abilitato ad asseverare la conformità igienico-sanitaria del progetto anche per locali con altezza interna inferiore a 2,70 metri fino al limite di 2,40 metri, e per alloggi monostanza con superficie inferiore a 28 metri quadrati fino a un minimo di 20 metri quadrati per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati fino a un minimo di 28 metri quadrati per due persone.
Si tratta di una deroga condizionata, non di un nuovo standard generale. Vale soltanto sugli edifici esistenti, richiede il rispetto del requisito di adattabilità previsto dal DM 14 giugno 1989, n. 236 e almeno una fra due condizioni: che i locali siano inseriti in un intervento di recupero edilizio con miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, oppure che sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative sulla ventilazione naturale e sulle superfici. In assenza di queste condizioni valgono i limiti del DM 5 luglio 1975: 2,70 metri di altezza, 28 e 38 metri quadrati di superficie.
La deroga opera nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro della salute sui requisiti igienico-sanitari prestazionali (art. 20, comma 1-bis), a oggi non ancora adottato. Il TAR Liguria (sent. n. 693/2025) ha confermato l’immediata applicabilità dei nuovi limiti anche in assenza dei decreti attuativi.
