Edilizia libera estesa a vetrate amovibili e tende bioclimatiche
Il provvedimento amplia il concetto di edilizia libera, ovvero quei lavori che possono essere realizzati senza permessi o autorizzazioni specifiche.
L’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del DPR 380/2001, come modificato dalla Legge 105/2024, ammette l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VePA) anche su logge rientranti e porticati, con l’esclusione dei porticati gravati da diritti di uso pubblico o collocati sui fronti esterni prospicienti aree pubbliche. La nuova lett. b-ter) libera le tende, anche a pergola e bioclimatiche, con telo retrattile.
Il regime di favore ha però un confine netto: le VePA non devono configurare spazi stabilmente chiusi, generare nuova volumetria o comportare mutamento della destinazione d’uso, neppure da superficie accessoria a superficie utile. Quando la chiusura trasforma il balcone in un locale utilizzabile in modo continuativo, serve il permesso di costruire. Lo hanno ribadito il Consiglio di Stato (sent. n. 2975/2025), la Cassazione (sent. n. 29638/2025) e il TAR Campania (sent. n. 2358/2026), che ha confermato l’ordine di demolizione per una tettoia vetrata presentata come VePA.
L’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza inferiore a 12 kW è in edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis) del DPR 380/2001, disposizione già vigente prima del Salva Casa. L’Allegato II del D.Lgs. 199/2021 alza la soglia a 40 kW per le pompe di calore riconducibili alla manutenzione ordinaria.
