Assegno ordinario d’invalidità con 5 anni di contributi
Possono ottenere l’assegno ordinario di invalidità i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS o alle gestioni sostitutive che presentano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Nel 2026 il requisito contributivo resta quello di almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda.
Oltre al requisito sanitario, devono quindi risultare:
- almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione complessiva (260 settimane);
- almeno 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la richiesta.
L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa; in presenza di redditi superiori alle soglie previste dalla normativa è soggetto a riduzione.
Ha una durata triennale, è rinnovabile su domanda e dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, ferma restando la possibilità di revisione da parte dell’INPS.
I periodi di fruizione dell’assegno, in assenza di attività lavorativa, sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione. Al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione, se risultano soddisfatti i requisiti contributivi previsti.
Nel 2026 due interventi hanno ampliato la platea dei beneficiari e chiarito alcune casistiche. Anche gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo possono ora essere integrati al trattamento minimo, secondo quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 20/2026. Nei casi di sospensione della prestazione per effetto della NASpI, l’assegno può essere ripristinato al termine del periodo teorico di indennità di disoccupazione, come indicato nel messaggio INPS n. 1215/2026.
