Rapporto di lavoro a fine formazione senza recesso
Il contratto di apprendistato è già a tempo indeterminato: alla conclusione si esaurisce il periodo formativo e ciascuna parte può recedere nel rispetto del preavviso previsto dall’articolo 2118 del Codice civile, con decorrenza dal termine della formazione.
Se nessuno esercita il recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In via generale, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per i dodici mesi successivi alla prosecuzione del rapporto, ma la misura dipende dal regime applicato. Per il primo livello non viene conservata l’aliquota speciale del 5%, mentre per i lavoratori assunti nelle fattispecie dell’articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è escluso il mantenimento annuale dell’agevolazione.
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