La quattordicesima spetta soltanto se prevista dal contratto
La quattordicesima dei lavoratori dipendenti spetta solo se la prevede il CCNL, un accordo aziendale o il contratto individuale, a differenza della tredicesima, che spetta a tutti i dipendenti.
La prevedono diversi contratti dei settori commercio, terziario, turismo, logistica e trasporto, alimentare, pulizie e studi professionali. Vanno però verificati il testo del contratto collettivo applicato, la decorrenza e gli eventuali accordi integrativi.
Il pagamento cade generalmente tra giugno e luglio. Anche il periodo di maturazione dipende dal CCNL e in molti casi va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
La quattordicesima dei lavoratori va tenuta distinta dalla somma aggiuntiva erogata dall’INPS ai pensionati che rispettano i requisiti previsti.
