Lo SPID del minore al compimento dei 18 anni
Al compimento del diciottesimo anno l’identità digitale non prosegue automaticamente: la fruizione dei servizi è preclusa finché il neomaggiorenne non dichiara, con un’autenticazione di livello 2, di volerla mantenere attiva. È la previsione del capitolo 8 delle Linee guida vigenti, e chi si aspetta una continuità silenziosa si trova l’accesso bloccato al primo tentativo.
Nello stesso momento il gestore dell’identità digitale è tenuto a rimuovere le limitazioni legate alla minore età, a eliminare i legami con l’identità digitale del genitore e a cancellare tutte le informazioni sull’utilizzo dell’identità del minore rese disponibili al genitore, con l’eccezione dei log conservati secondo la politica di data retention.
Il termine da tenere a mente è biennale: trascorsi due anni dall’ultimo utilizzo, l’identità digitale è revocata automaticamente, secondo la regolamentazione SPID. Uno studente che ha ottenuto lo SPID a quindici anni per il registro elettronico e non lo usa più fino alla maggiore età rischia di ritrovarsi con un’identità revocata proprio quando gli serve per l’iscrizione all’università o per la prima dichiarazione dei redditi.
Il genitore che gestisce le pratiche INPS del figlio ha comunque a disposizione uno strumento diverso e parallelo, la delega dell’identità digitale, che opera sul portale dell’Istituto senza passare dall’identità del minore.
