Autorizzazione del genitore e riservatezza del minore
Non tutti gli accessi del minore richiedono il via libera del genitore. Le Linee guida distinguono due procedure, e la scelta spetta al fornitore del servizio in base alla finalità di quest’ultimo.
Nella procedura A l’autorizzazione non viene richiesta: vale per i servizi degli istituti scolastici e per i servizi di prevenzione o consulenza forniti direttamente al minore. È l’applicazione del Considerando 86 del GDPR, secondo cui il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario per la consulenza rivolta a un minore. Il gestore verifica solo la congruenza tra l’età richiesta dal servizio e quella effettiva del ragazzo.
Nella procedura B, riservata agli ultraquattordicenni per gli altri servizi, il gestore chiede prima al minore di confermare la volontà di coinvolgere il genitore, poi invia a quest’ultimo una notifica con nome del figlio, denominazione del servizio, data e ora della richiesta. Il genitore autorizza o nega l’accesso entro 24 ore; può indicare una durata dell’autorizzazione, alla cui scadenza il consenso va rinnovato. I log delle autorizzazioni sono conservati per 24 mesi e contengono soltanto le informazioni della notifica e la risposta del genitore.
Al minore ultraquattordicenne il gestore deve offrire anche un servizio autonomo, accessibile con credenziali di livello 2, che gli permetta di sospendere la propria identità digitale e di consultare gli accessi effettuati presso i fornitori.
