Passo 4: verbale e riconoscimento (art. 3 comma 1 / 3 comma 3)
Al termine della valutazione la commissione medico-legale redige il verbale di handicap, che viene reso disponibile nell’area personale INPS nella sezione “Consultazione verbali” entro 30-60 giorni dalla visita, oppure inviato via PEC o raccomandata A/R.
Il verbale può avere tre esiti:
- non handicap, la condizione clinica non soddisfa i requisiti della Legge 104/1992;
- handicap ex articolo 3, comma 1, viene riconosciuto lo stato di handicap in forma semplice, che dà diritto ad alcune agevolazioni come la priorità nei servizi e contributi a livello locale;
- handicap in situazione di gravità ex articolo 3, comma 3, la condizione più tutelata, che apre l’accesso ai principali benefici della Legge 104: permessi lavorativi di tre giorni al mese, congedo straordinario biennale, detrazioni fiscali e tutele per i caregiver familiari.
Il verbale viene rilasciato in due versioni distinte: la copia integrale, con i dettagli diagnostici, da conservare per le pratiche INPS e fiscali; e la copia sintetica per il datore di lavoro, che riporta solo l’esito del riconoscimento. Entrambe vanno conservate con cura. La copia sintetica va comunicata al datore di lavoro per attivare permessi e congedi; la copia integrale è necessaria per le domande di agevolazioni fiscali, per la richiesta di indennità collegate e per eventuali pratiche successive presso l’INPS.
Se nel verbale è indicata una data di revisione, il riconoscimento non è permanente: l’INPS convoca il richiedente per una nuova valutazione alla scadenza indicata. Nel periodo compreso tra la scadenza e il nuovo accertamento tutti i diritti acquisiti restano comunque in vigore. Per le patologie stabilizzate o ingravescenti la revisione periodica è invece eliminata e il verbale non ha scadenza.
