Confisca nei reati tributari e debiti in rateazione
In caso di condanna o patteggiamento per un reato tributario, l’articolo 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede la confisca del prezzo o del profitto del reato. Se l’acquisizione diretta non è possibile, la misura può interessare beni nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente.
La disciplina della confisca nei reati tributari segue regole diverse dai limiti imposti all’espropriazione immobiliare dell’Agente della riscossione. Anche un immobile destinato ad abitazione principale può quindi essere interessato dalle misure previste nel procedimento penale quando ne ricorrono i presupposti.
Dal 2024 la legge tutela però il contribuente che sta estinguendo regolarmente il debito mediante rateazione: il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se i pagamenti sono in regola, salvo che sussista un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale valutato secondo le condizioni previste dalla norma.
Dal 1° gennaio 2027 questa disciplina è riprodotta nell’articolo 87 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che mantiene il rapporto fra confisca, sequestro e rateizzazione del debito.
