Pagamento del debito e cause di non punibilità
Il pagamento del debito tributario può evitare la punibilità per alcuni reati fiscali, purché ricorrano le condizioni e siano rispettati i termini previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Per omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione con crediti non spettanti, la legge prevede la non punibilità dopo l’integrale pagamento del debito, comprese sanzioni amministrative e interessi, effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione opera una disciplina differente: il ravvedimento e l’integrale pagamento, oppure la presentazione della dichiarazione omessa nei casi previsti, devono intervenire prima che l’autore abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali.
Quando non opera una causa di non punibilità, l’articolo 13-bis consente comunque una riduzione della pena fino alla metà e l’esclusione delle pene accessorie se il debito, comprese sanzioni e interessi, è estinto entro il termine stabilito dalla norma. Dal 1° gennaio 2027 questa disciplina è riordinata dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
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