Sottrazione fraudolenta: reato oltre 50mila euro di debito
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura quando il contribuente aliena simulatamente beni o compie altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva.
L’articolo 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 richiede che imposte sui redditi o IVA, interessi e sanzioni amministrative collegati superino complessivamente 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Quando l’ammontare complessivo supera 200.000 euro, la pena sale da uno a sei anni. La norma disciplina inoltre le false rappresentazioni patrimoniali utilizzate nelle procedure di transazione fiscale per ottenere un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.
Dal 1° gennaio 2027 la fattispecie è collocata nell’articolo 85 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che conserva le soglie di 50.000 e 200.000 euro.
