Professionalizzante senza limiti di età in specifiche situazioni
L’apprendistato professionalizzante senza limiti di età può essere utilizzato, ai fini della qualificazione o riqualificazione, per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione e, dal 2022, per i lavoratori che percepiscono il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 22-ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La norma conserva anche il riferimento all’indennità di mobilità, ormai residuale.
Dal 2025 la deroga comprende inoltre condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per effetto dell’articolo 36 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80.
Per i percettori di disoccupazione, l’INPS richiede che il diritto alla prestazione sia stato riconosciuto e che ne sia iniziata la decorrenza prima dell’assunzione con la speciale formula prevista dall’articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per i rapporti rientranti nello stesso comma non opera inoltre la libera facoltà di recesso prevista alla fine del periodo formativo, trovando applicazione le regole sui licenziamenti individuali.
