Assenze non retribuite e variazioni di orario riducono l'importo
Le assenze non retribuite, come le aspettative, e la riduzione dell’orario di lavoro abbassano i ratei maturati e con essi l’importo delle mensilità aggiuntive. Ferie, festività e altri periodi interamente retribuiti valgono invece ai fini della maturazione.
Per malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione e altre assenze indennizzate contano la disciplina di legge, l’indennità pagata da INPS o INAIL e l’eventuale integrazione prevista dal CCNL. Una quota della mensilità aggiuntiva può risultare già compresa nell’indennità riconosciuta dall’ente.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non riducono la tredicesima, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. La quattordicesima non è invece menzionata dalla norma, per cui il suo trattamento dipende dal CCNL applicato.
Nel part-time l’importo si riproporziona all’orario. Se nel periodo di maturazione si alternano tempo pieno e tempo parziale, i ratei vanno calcolati distinguendo i diversi periodi.
