Come sono protetti i dati del minore
L’identità digitale di un minore comporta un trattamento di dati che il Regolamento (UE) 2016/679 circonda di cautele specifiche. Il Considerando 38 riconosce ai minori una protezione rafforzata, perché meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze del trattamento, e l’art. 8 fissa la soglia del consenso autonomo, che il legislatore italiano ha portato a quattordici anni con l’art. 2-quinquies del D.Lgs. n. 196/2003.
Da qui discende la regola che governa l’intero sistema: sotto i quattordici anni il consenso al trattamento lo presta il genitore, dai quattordici in poi lo presta il ragazzo. L’informativa rivolta al minore, sia quella del gestore dell’identità sia quella del fornitore del servizio, deve essere redatta con un linguaggio chiaro, semplice, conciso e comprensibile per la sua età, e non può limitarsi a replicare il testo destinato agli adulti.
Sul fronte dei dati raccolti opera il principio di minimizzazione. Il gestore tratta solo quanto serve alla gestione dell’identità digitale, e il fornitore del servizio può accontentarsi del solo attributo che attesta la data di nascita, senza acquisire altri dati identificativi. Un servizio online che deve accertare se l’utente ha compiuto quattordici anni può quindi verificarlo senza sapere chi sia quell’utente.
Le stesse garanzie valgono verso il genitore. Il gestore gli consente di sospendere o revocare l’identità del figlio e le autorizzazioni concesse, ma gli mostra soltanto le informazioni necessarie a queste operazioni: la riservatezza del minore sul resto della sua attività online è tutelata anche nei confronti di chi ha richiesto l’identità per lui.
