Dalle PA agli studi professionali, le FAQ dell'Ispettorato del lavoro caso per caso e la sanzione fino a 2.500 euro per ogni collaboratore non comunicato in tempo
di Redazione PMI.it
Le imprese che affidano incarichi ad autonomo occasionali devono comunicarlo all’Ispettorato territoriale del lavoro prima che la prestazione inizi, con la procedura Lavoro Autonomo Occasionale disponibile nell’area Comunicazioni Obbligatorie del portale web “Servizi Lavoro” del Ministero.
L’Ispettorato Nazionale e il Ministero hanno chiarito con una serie di FAQ quali datori di lavoro hanno l’obbligo di invio e quali prestazioni ne sono escluse, dalle consulenze intellettuali agli enti che non svolgono attività d’impresa, fino alle sponsorizzazioni degli atleti.
In sintesi:
- l’applicativo per l’invio è attivo sul portale Servizi Lavoro, con accesso SPID o CIE (nota INL n. 573 del 28 marzo 2022);
- la nota INL n. 881 del 22 aprile 2022 mantiene attive le caselle email degli Ispettorati territoriali per i malfunzionamenti e le difficoltà oggettive del committente, e orienta i controlli prima di tutto su chi le utilizza;
- la violazione non si sana con la diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e la sanzione si calcola su ciascun lavoratore;
- i casi di esclusione e di obbligo sono elencati nelle 20 FAQ delle note INL n. 109 del 27 gennaio 2022 e n. 393 del 1° marzo 2022.
Indice
- Comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale: invio e sanzioni
- Enti Terzo settore
- Volontariato
- Vendita diretta a domicilio
- Procacciatore d’affari occasionale
- Pubblica Amministrazione
- Prestazioni di natura intellettuale
- Prestazioni rese da remoto
- Prestazioni extra
- Settore spettacolo
- Fondazioni ITS
- Prestazioni in favore di ASD e SSD
- Sponsorizzazioni di sportivi
- Studi professionali
- Società a partecipazione pubblica
- Assicurazioni
