Prestazioni di natura intellettuale
Vanno comunicati i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale?
No. L’INL ricorda che sono escluse le prestazioni riconducibili agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, cioè l’esercizio delle professioni intellettuali, e ritiene esenti anche le prestazioni di natura prettamente intellettuale, in ragione della finalità antielusiva della norma e della sua collocazione nella disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’INL cita come esempi di prestazioni escluse quelle di correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi.
Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva?
Sì, perché possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? E se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero, a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Sì, in entrambi i casi, perché si tratta di prestazioni intellettuali escluse dall’obbligo.
Se le assegnazioni dei progetti di traduzione sono gestite tramite una piattaforma digitale, la prestazione rientra nell’obbligo?
No: la prestazione è esclusa dall’obbligo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e l’uso della piattaforma fa scattare invece la comunicazione per le piattaforme prevista dall’art. 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, del D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021.
