Comunicazione lavoro autonomo occasionale, obbligo per le imprese
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Comunicazione lavoro autonomo occasionale, obbligo per le imprese

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Comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale: invio e sanzioni

La comunicazione preventiva spetta al committente che opera come imprenditore e riguarda i collaboratori inquadrati nel contratto d’opera dell’art. 2222 del Codice civile, i cui compensi rientrano tra i redditi diversi del TUIR, come precisato dalla nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’INL n. 29 dell’11 gennaio 2022.

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Il testo in vigore, dopo le modifiche dell’art. 12-sexies del D.L. n. 21/2022, inserito dalla legge di conversione n. 51/2022, prevede l’invio all’Ispettorato territoriale competente con modalità informatiche e fa salve le attività intermediate da piattaforme digitali, soggette a un obbligo di comunicazione diverso. In pratica l’impresa trasmette i dati per via telematica, prima che il collaboratore cominci a lavorare, all’Ispettorato del luogo in cui si svolge la prestazione.

La comunicazione deve riportare i dati minimi indicati dalla nota n. 29/2022:

  • il committente indica i propri dati identificativi e quelli del prestatore;
  • va specificato il luogo in cui si svolge la prestazione;
  • l’attività affidata è descritta in modo sintetico;
  • si dichiarano la data di inizio e l’arco temporale presumibile entro cui l’opera o il servizio sarà compiuto, ad esempio un giorno, una settimana o un mese;
  • si indica il compenso, se è già stabilito al momento dell’incarico.

Se l’opera non si conclude entro l’arco temporale dichiarato, serve una nuova comunicazione: secondo la stessa nota, la prosecuzione del rapporto oltre il periodo indicato senza un nuovo invio è sanzionabile.

L’invio avviene con l’applicativo online del Ministero, raggiungibile con SPID o CIE dopo l’accreditamento nell’area Comunicazioni Obbligatorie. In base alla nota INL n. 881/2022 l’e-mail all’Ispettorato territoriale è ammessa quando il sistema non funziona o il committente è in difficoltà oggettiva, ad esempio perché deve procedere senza il professionista che segue di solito l’adempimento.

Per ogni lavoratore comunicato in ritardo o mai comunicato la sanzione amministrativa va da 500 a 2.500 euro e l’impresa non può sanarla con la diffida a regolarizzare dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della sospensione dell’attività, che scatta quando i lavoratori irregolari raggiungono almeno il 10% dei presenti, l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 conta anche quelli inquadrati come autonomi occasionali senza le condizioni previste dalla legge.

I casi esaminati dall’INL sono raccolti in 20 FAQ, numerate da 1 a 10 nella nota n. 109/2022 e da 11 a 20 nella nota n. 393/2022, con una risposta sull’obbligo per ciascun committente o prestazione.

Committente o prestazione Obbligo di comunicazione (FAQ INL)
Ente del Terzo settore con sola attività non commerciale No; sì per i collaboratori impiegati nell’eventuale attività d’impresa (FAQ 1)
Azienda di vendita diretta a domicilio, per l’incaricato occasionale No (FAQ 2)
Procacciatore d’affari occasionale No (FAQ 3)
Pubblica amministrazione ed enti pubblici non economici No (FAQ 4)
Prestazioni di natura intellettuale No (FAQ 5)
Prestazione resa da remoto Sì, salvo le prestazioni intellettuali (FAQ 6)
Lavoratori dello spettacolo No, se già soggetti alla comunicazione dell’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (FAQ 7)
Fondazioni ITS, per l’attività istituzionale No (FAQ 8)
ASD e SSD senza finalità di lucro No (FAQ 9)
Studio professionale non organizzato come impresa No (FAQ 10)
Volontari con soli rimborsi spese No (FAQ 11)
Guide turistiche No (FAQ 12)
Traduttori, interpreti e docenti di lingua No (FAQ 13)
Traduzioni assegnate tramite piattaforma digitale No, si applica la comunicazione dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (FAQ 14)
S.p.A. a partecipazione pubblica Sì (FAQ 15)
Consulenze scientifiche di medici iscritti all’ordine No (FAQ 16)
Smart working all’estero di lavoratori non residenti No (FAQ 17)
Produttori assicurativi occasionali del quinto gruppo Sì; no per il terzo e il quarto gruppo (FAQ 18)
Atleti che concedono l’uso dell’immagine a uno sponsor No (FAQ 19)
Tecnici di pronto intervento per ascensori chiamati via call center Sì, con possibile non sanzionabilità dell’omissione nei tempi previsti (FAQ 20)
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