Comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale: invio e sanzioni
La comunicazione preventiva spetta al committente che opera come imprenditore e riguarda i collaboratori inquadrati nel contratto d’opera dell’art. 2222 del Codice civile, i cui compensi rientrano tra i redditi diversi del TUIR, come precisato dalla nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’INL n. 29 dell’11 gennaio 2022.
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Il testo in vigore, dopo le modifiche dell’art. 12-sexies del D.L. n. 21/2022, inserito dalla legge di conversione n. 51/2022, prevede l’invio all’Ispettorato territoriale competente con modalità informatiche e fa salve le attività intermediate da piattaforme digitali, soggette a un obbligo di comunicazione diverso. In pratica l’impresa trasmette i dati per via telematica, prima che il collaboratore cominci a lavorare, all’Ispettorato del luogo in cui si svolge la prestazione.
La comunicazione deve riportare i dati minimi indicati dalla nota n. 29/2022:
- il committente indica i propri dati identificativi e quelli del prestatore;
- va specificato il luogo in cui si svolge la prestazione;
- l’attività affidata è descritta in modo sintetico;
- si dichiarano la data di inizio e l’arco temporale presumibile entro cui l’opera o il servizio sarà compiuto, ad esempio un giorno, una settimana o un mese;
- si indica il compenso, se è già stabilito al momento dell’incarico.
Se l’opera non si conclude entro l’arco temporale dichiarato, serve una nuova comunicazione: secondo la stessa nota, la prosecuzione del rapporto oltre il periodo indicato senza un nuovo invio è sanzionabile.
L’invio avviene con l’applicativo online del Ministero, raggiungibile con SPID o CIE dopo l’accreditamento nell’area Comunicazioni Obbligatorie. In base alla nota INL n. 881/2022 l’e-mail all’Ispettorato territoriale è ammessa quando il sistema non funziona o il committente è in difficoltà oggettiva, ad esempio perché deve procedere senza il professionista che segue di solito l’adempimento.
Per ogni lavoratore comunicato in ritardo o mai comunicato la sanzione amministrativa va da 500 a 2.500 euro e l’impresa non può sanarla con la diffida a regolarizzare dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della sospensione dell’attività, che scatta quando i lavoratori irregolari raggiungono almeno il 10% dei presenti, l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 conta anche quelli inquadrati come autonomi occasionali senza le condizioni previste dalla legge.
I casi esaminati dall’INL sono raccolti in 20 FAQ, numerate da 1 a 10 nella nota n. 109/2022 e da 11 a 20 nella nota n. 393/2022, con una risposta sull’obbligo per ciascun committente o prestazione.
| Committente o prestazione | Obbligo di comunicazione (FAQ INL) |
|---|---|
| Ente del Terzo settore con sola attività non commerciale | No; sì per i collaboratori impiegati nell’eventuale attività d’impresa (FAQ 1) |
| Azienda di vendita diretta a domicilio, per l’incaricato occasionale | No (FAQ 2) |
| Procacciatore d’affari occasionale | No (FAQ 3) |
| Pubblica amministrazione ed enti pubblici non economici | No (FAQ 4) |
| Prestazioni di natura intellettuale | No (FAQ 5) |
| Prestazione resa da remoto | Sì, salvo le prestazioni intellettuali (FAQ 6) |
| Lavoratori dello spettacolo | No, se già soggetti alla comunicazione dell’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (FAQ 7) |
| Fondazioni ITS, per l’attività istituzionale | No (FAQ 8) |
| ASD e SSD senza finalità di lucro | No (FAQ 9) |
| Studio professionale non organizzato come impresa | No (FAQ 10) |
| Volontari con soli rimborsi spese | No (FAQ 11) |
| Guide turistiche | No (FAQ 12) |
| Traduttori, interpreti e docenti di lingua | No (FAQ 13) |
| Traduzioni assegnate tramite piattaforma digitale | No, si applica la comunicazione dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (FAQ 14) |
| S.p.A. a partecipazione pubblica | Sì (FAQ 15) |
| Consulenze scientifiche di medici iscritti all’ordine | No (FAQ 16) |
| Smart working all’estero di lavoratori non residenti | No (FAQ 17) |
| Produttori assicurativi occasionali del quinto gruppo | Sì; no per il terzo e il quarto gruppo (FAQ 18) |
| Atleti che concedono l’uso dell’immagine a uno sponsor | No (FAQ 19) |
| Tecnici di pronto intervento per ascensori chiamati via call center | Sì, con possibile non sanzionabilità dell’omissione nei tempi previsti (FAQ 20) |
