Agevolazioni fiscali sulla prima casa: regole, requisiti e bonus
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Agevolazioni fiscali sulla prima casa: regole, requisiti e bonus

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Vendere un'immobile acquistato con agevolazioni senza sanzioni

La vendita o la donazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto comporta, in linea generale, la decadenza dal beneficio. La revoca non si verifica però se, entro un anno dalla cessione, viene riacquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale.

Il riacquisto può avvenire anche in casi particolari riconosciuti dalla prassi e dalla giurisprudenza, tra cui:

  • l’acquisto di un immobile situato all’estero, purché esistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei a verificare che l’abitazione sia destinata a dimora abituale;
  • l’acquisto di un terreno con successiva edificazione, a condizione che entro un anno venga realizzato un fabbricato non di lusso con rilevanza urbanistica sufficiente;
  • la costruzione di una nuova abitazione su un terreno già di proprietà del contribuente, se entro lo stesso termine il fabbricato assume consistenza tale da integrare il riacquisto richiesto dalla legge.

Secondo la giurisprudenza più recente, il beneficio si conserva solo se il nuovo immobile non viene soltanto acquistato entro un anno, ma è anche effettivamente destinato ad abitazione principale.

Richiesta di riliquidazione dell’imposta

Se il contribuente decide di non procedere al riacquisto entro un anno dalla vendita, può presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui era stato registrato l’atto originario e chiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta.

In questo caso vengono recuperate la differenza d’imposta e gli interessi, ma non si applica la sanzione per decadenza.

Decadenza dai benefici

Se entro 12 mesi dalla cessione non viene acquistato un nuovo immobile e il contribuente non presenta alcuna istanza, si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa.

Finché non sia stato notificato l’avviso di liquidazione o l’atto di accertamento, resta comunque possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni dovute.

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