Agevolazioni fiscali sulla prima casa: regole, requisiti e bonus
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Agevolazioni fiscali sulla prima casa: regole, requisiti e bonus

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Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Chi vende un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne acquista un’altra entro un anno, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta è un meccanismo che evita una doppia imposizione quando si cambia abitazione principale. L’imposta già pagata sul primo acquisto può essere utilizzata per ridurre quella dovuta sul secondo.

Il credito spetta anche in caso di riacquisto mediante contratto di appalto o permuta. Può inoltre operare anche quando il nuovo acquisto avviene prima della vendita del precedente immobile, nei casi consentiti dalla normativa.

Come usare il credito d’imposta prima casa

Il credito d’imposta non può essere superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente, in uno dei seguenti modi:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di quelle dovute su successioni e donazioni per atti e denunce successivi;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta nella prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto;
  • in compensazione con altri tributi e contributi tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6602.

La parte di credito che non può essere utilizzata non dà diritto a rimborso.

Per utilizzare il credito in detrazione dall’imposta di registro sul nuovo acquisto, la volontà deve essere espressa nell’atto. Se invece viene utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione, non è necessario indicarlo nello stesso atto.

Nell’atto devono essere riportati gli estremi del precedente acquisto agevolato, l’ammontare dell’imposta pagata e gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile ceduto.

Nel caso di riacquisto tramite contratto di appalto, il diritto al credito matura al momento della consegna del bene, purché sussistano i requisiti richiesti per l’agevolazione prima casa.

Quando non spetta

Il credito d’imposta non spetta nei seguenti casi:

  • se il contribuente è decaduto dalle agevolazioni prima casa in relazione al precedente acquisto;
  • se il precedente immobile è stato acquistato senza beneficiare del regime agevolato;
  • se il nuovo immobile non presenta i requisiti richiesti per la prima casa;
  • se il riacquisto avviene a titolo non oneroso.

Resta ferma la distinzione tra il termine di un anno previsto per il riacquisto utile al credito d’imposta e il termine di due anni previsto, in un diverso caso, per la vendita dell’immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa.

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