Indebita compensazione: soglia di 50mila euro
L’indebita compensazione assume rilevanza penale quando i crediti utilizzati per non versare le somme dovute superano complessivamente 50.000 euro nell’anno e ricadono nelle categorie dei crediti non spettanti o inesistenti.
Per l’utilizzo di crediti non spettanti oltre la soglia annuale, l’articolo 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede la reclusione da sei mesi a due anni. Per i crediti inesistenti la pena sale da un anno e sei mesi a sei anni.
La riforma del 2024 ha definito in modo più articolato le due categorie. Per il reato relativo ai crediti non spettanti, la punibilità è esclusa quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza sugli elementi o sulle qualità che fondano la spettanza del credito.
La soglia di 50.000 euro è annuale e riguarda l’ammontare dei crediti utilizzati indebitamente in compensazione. La qualificazione del credito come non spettante oppure inesistente incide direttamente sulla pena applicabile.
