Occultamento delle scritture contabili: reato senza soglia
L’occultamento o la distruzione delle scritture contabili può costituire reato senza che la legge preveda una soglia monetaria minima. La condotta deve essere finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, propria oppure di terzi.
L’articolo 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 punisce chi occulta o distrugge, in tutto o in parte, scritture e documenti dei quali è obbligatoria la conservazione quando la condotta impedisce la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni. La fattispecie richiede quindi sia la finalità evasiva sia l’effetto della condotta sulla possibilità di ricostruire la posizione fiscale.
La semplice perdita accidentale di un documento non coincide automaticamente con il delitto previsto dalla norma: il reato richiede gli elementi soggettivi e materiali individuati dall’articolo 10.
