Fatture false: reato anche sotto 100mila euro
L’emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce un reato autonomo quando è finalizzata a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA.
L’articolo 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede la reclusione da quattro a otto anni. Se l’importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta, la pena è compresa fra un anno e sei mesi e sei anni.
I 100.000 euro non costituiscono quindi una soglia sotto la quale il fatto perde rilevanza penale: determinano l’applicazione della pena meno severa prevista dalla stessa disposizione.
L’emissione o il rilascio di più documenti per operazioni inesistenti nello stesso periodo d’imposta è considerata dalla norma un unico reato. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è collocata nell’articolo 79 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
