Acquisto del credito NPL e assegnazione dell'immobile
Quando il pignoramento è avanzato e il saldo e stralcio non è più praticabile, la strada rimasta è l’acquisto del credito deteriorato (NPL, non-performing loan): l’investitore subentra al creditore originario rilevando un credito in sofferenza garantito dall’immobile. I crediti deteriorati sono mutui e finanziamenti che i debitori non riescono più a onorare, e di cui le banche hanno interesse a liberarsi per alleggerire il bilancio.
Chi acquista un NPL compra un credito, non un immobile, e deve saperlo valutare e gestire: anche qui il ricorso a professionisti è la regola. Una volta rilevato il credito, può attendere l’asta e vedere soddisfatta la propria posizione con l’aggiudicazione a un terzo, oppure, in mancanza di offerte al prezzo base, chiedere l’assegnazione dell’immobile.
Sul piano normativo, l’istanza di assegnazione la presenta il creditore, per sé o a favore di un terzo, ai sensi degli artt. 588-590-bis c.p.c.: proprio l’art. 590-bis, introdotto dal D.L. 59/2016, ha reso possibile l’assegnazione a favore di un terzo, la norma su cui poggiano le operazioni delle società veicolo che acquistano NPL. L’assegnazione, però, presuppone che la vendita sia andata deserta almeno una volta, non è un’alternativa libera da attivare in qualsiasi momento.
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